La Farmacia, tra servizio pubblico e iniziativa economica privata
Alla luce dei recenti interventi normativi e dei relativi assestamenti giurisprudenziali, rivolgiamo uno sguardo al ruolo della Farmacia nell’attuale contesto normativo e socio-economico. Ciò al fine di sottolineare la peculiarità di questo esercizio da sempre in tensione tra due diversi ambiti di rilievo costituzionale: la tutela della salute (Art. 32 Cost.) e il diritto di iniziativa economica (Art. 41 Cost.).
Il servizio di Farmacia – sin dalle sue origini – è sempre stato posto al servizio della salute pubblica e dal 23 dicembre 1978, con la Legge n. 833 – che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale – ne è parte integrante (art. 28 L. 833/78).
Il servizio Farmaceutico è un servizio pubblico, preordinato alla tutela della salute, collocato nel contesto del citato SSN e correlato a diritti di rilevanza costituzionale (art. 32 Cost.) – che il servizio medesimo intende preservare e presidiare. Anche il legislatore e la Corte Costituzionale hanno sempre posto l’attenzione sul ruolo pubblico della Farmacia, sancendo che il regime delle farmacie rientra a pieno titolo nella materia «tutela della salute», ponendosi a garanzia dell’accesso dei cittadini ai prodotti medicinali a discapito (a volte) delle necessità imprenditoriali dei relativi gestori.
Ciò che non deve essere dimenticato, però, è che il servizio di farmacia è anche espressione del diritto di iniziativa economica e si fonda sulla capacità di generare profitti per la propria sopravvivenza. Esaltare unicamente la funzione pubblica della stessa rischia di introdurre un approccio miope alla questione della distribuzione dei farmaci nel territorio. In altri termini, una Farmacia che non generi guadagno sarà inevitabilmente destinata a cessare la propria attività, a prescindere dalle reali necessità assistenziali del territorio di competenza.
Alcuni recenti interventi legislativi hanno avuto (e stanno avendo) un impatto significativo sul mondo delle farmacie in Italia, basti pensare al decentramento di competenze e poteri inerenti la gestione delle “piante organiche” (oggi affidate ai Comuni dopo un periodo di grande incertezza a seguito della L. n. 27/’12) e molte questioni risultano ancora pendenti avanti la giustizia amministrativa. Se, in un primo tempo, la novella del 2012 aveva fatto pensare all’abolizione delle piante organiche, oggi non risulta più in discussione che i Comuni, nell’istituire le nuove farmacie ai sensi del art. 2 della L. n. 475/’68 debbano, proprio a garanzia del criterio dell’equa distribuzione sul territorio, indicare precisamente quelle porzioni di territorio perimetrare. Contestualmente, l’art. 1 ha ridotto il parametro dei criterio demografico, statuendo che per qualsiasi comune, senza distinzione di popolazione, vi sia la presenza di una farmacia ogni 3.300 abitanti.
Il mutamento della normativa di riferimento e la sua (non sempre ineccepibile) applicazione da parte delle singole pubbliche amministrazioni, sono fattori che hanno costretto molti esercenti ad affidarsi alla giustizia amministrativa per la tutela dei propri diritti. In questa prospettiva e in questo periodo di cambiamento ed evoluzione normativa, i professionisti BFP risultano impegnati nel tutelare i diritti economici della Farmacia, ciò al fine di garantirne una sostenibilità necessariamente funzionale al diritto alla salute dei consociati.