L’attività di “Home Restaurant”
Con il termine “Home Restaurant” si intende l’attività occasionale di organizzazione di eventi gastronomici presso la propria abitazione. Tale modello ha visto la propria genesi negli Stati Uniti attorno al 2006, su ispirazione delle “case particular” cubane, per poi diffondersi in Inghilterra nel 2009 sulla scia della Sharing Economy ed oggi giunto nel nostro paese.
Stante il ritardo del legislatore nazionale, l’esercizio dell’attività di Home Restaurant non risulta oggi disciplinata dal nostro ordinamento, ciò nonostante la crescente diffusione di tale modello di business sul territorio. Per tale motivo è percepibile un vero e proprio “vuoto normativo”, le cui conseguenze negative vengono – spesso – addossate al cittadino con provvedimenti sanzionatori dell’attività intrapresa.
Non è infrequente che le Amministrazioni locali contestino al cittadino la violazione dell’art. 32 co. 1 e 9 L.R.V. n. 29/07 e succ. mod. in ragione dell’apertura della sopracitata iniziativa di “Home Restaurant” ovvero di “Cuoco a domicilio”, definite come “attività di somministrazione di alimenti e bevande senza trasmissione di SCIA e mancato possesso delle relative autorizzazioni” ignorando – allo stesso momento – le richieste di chiarimenti sulle modalità di presentazione di una SCIA relativa a questa zona grigia di attività.
In questi casi, pare opportuno sottolineare, la carenza normativa sulla materia può essere motivo sufficiente a sostenere l’opposizione avverso i provvedimenti sanzionatori.
In una recente sentenza emanata dal Giudice di Pace di Vicenza, a seguito di un procedimento seguito dal nostro Studio, il Giudice di Pace ha osservato che: “… Preliminarmente occorre evidenziare l’assoluta novità dell’attività posta in essere dall’odierno ricorrente ed in particolare la cosiddetta attività di “Home Restaurant”. […] Come correttamente osservato da parte opponente, tale attività non pare regolamentata dalla LR 29/2007. […] Sul punto non si può condividere l’interpretazione data dal MISE e secondo cui tale attività sarebbe ravvisabile anche laddove il cuoco, anziché portare il cibo già cotto e preparato utilizzando le proprie apparecchiature, si rechi nel luogo privato ed utilizzi le attrezzature domestiche ivi presenti. In realtà in siffatta eventualità, pur dovendosi ravvisare naturalmente lo svolgimento di un’attività economica e commerciale vista la fissazione di un corrispettivo, non si ravvisano gli elementi per ritenere applicabile la specifica normativa di settore…” (GdP Vicenza Sent. 432/2018).
Con tale pronuncia il Giudice di Pace si è interrogato sul difficile collocamento tanto dell’attività di “Home Restaurant” quanto di “Cuoco a domicilio” nel nostro ordinamento.
L’esito del giudizio ha confermato la problematicità dell’argomento portando, in questo caso, all’annullamento del provvedimento sanzionatorio anche in considerazione della diligenza dimostrata dal cittadino nella fase preliminare dell’iniziativa, esternata anche mediante la richiesta (mai riscontrata) di chiarimenti al Comune di residenza.