Pubblicità sanitaria: stop ad approcci “promozionali o suggestivi”
L’approvazione definitiva da parte del Parlamento della Legge di Bilancio ha confermato la nuova “linea dura” del governo in merito di pubblicità sanitaria.
Così recita la L. n. 145 del 30.12.2018, Art. 1 co. 525: “ … Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria … “.
Dopo molte perplessità, la pubblicità dei servizi sanitari ha dunque un nuovo riferimento normativo che (nelle intenzioni del legislatore) dovrebbe fare chiarezza nel mercato della promozione medico-sanitaria e risolvere molte questioni sorte a seguito del percorso di liberalizzazione del settore. Le nuove norme si focalizzano sul divieto di includere nella pubblicità elementi di carattere “suggestivo e promozionale”, confermando la competenza degli Ordini professionali per il controllo dell’operato dei propri iscritti e affiancando la competenza dell’AGCOM per l’applicazione di sanzioni in caso di diffusione di messaggi illeciti.
Nell’attesa (e forse nella speranza) della diffusione di apposite linee guida da parte degli Ordini professionali interessati, non possiamo che rilevare il possibile sorgere di interpretazioni contraddittorie della norma che crea, di fatto, un clima di incertezza tra gli operatori del settore. Il concetto stesso di pubblicità implica molto spesso contenuti di carattere promozionale che, alla luce delle nuove previsioni, dovranno essere di volta in volta valutati in relazione al rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente. In questo contesto, è necessario un approccio prudenziale nella fase di ideazione e diffusione di campagne pubblicitarie inerenti al settore sanitario: le informazioni veicolate dovranno limitarsi a presentare i servizi offerti con un approccio oggettivo e trasparente. Infatti, risulteranno sanzionate tutte quelle condotte volte a sedurre il pubblico, che dovrà sempre essere messo nella condizione di poter decidere liberamente riguardo un aspetto così delicato della propria vita.