Nuovi strumenti a tutela del credito – Il pignoramento revocatorio
Tra gli strumenti introdotti dal Legislatore per il recupero e la tutela del credito merita grande attenzione il cosiddetto pignoramento revocatorio, introdotto con il Decreto Legge n. 83 del 27 giugno 2015, mediante l’inserimento del nuovo art. 2929 bis del Codice Civile.
Questo nuovo strumento è stato previsto con l’evidente scopo di rafforzare la tutela del creditore pregiudicato da un atto del suo debitore, il quale, successivamente al sorgere del credito costituisca su beni immobili o mobili registrati dei vincoli di indisponibilità (basti pensare alla costituzione di un fondo patrimoniale o di un vincolo di destinazione) o ponga in essere alienazioni a titolo gratuito (ad esempio una donazione).
Ebbene, in tali, invero non infrequenti evenienze, è possibile, in forza di titolo esecutivo, procedere direttamente ad esecuzione forzata sul bene oggetto di vincolo di indisponibilità o di alienazione gratuita e questo senza prima intraprendere un’azione revocatoria ordinaria e quindi senza dover precedentemente ottenere una pronuncia giudiziale di inefficacia dell’atto pregiudizievole.
In particolare, il creditore munito di titolo esecutivo che accerti- chiaramente anche a mezzo dell’assistenza del proprio legale- che il debitore ha posto in essere atti dispositivi del proprio patrimonio costituendo vincoli di indisponibilità, ovvero alienazioni a titolo gratuito, non dovrà più promuovere azione revocatoria (che è azione giudiziale a cognizione piena con le ovvie conseguenze in termini di durata e di costi processuali), bensì procedere alla notifica del titolo esecutivo e del precetto ed agire direttamente con il pignoramento, la cui trascrizione, produce l’effetto di rendere inefficace l’atto dispositivo del debitore.
Va doverosamente precisato che l’azione ex art 2929 bis cod. civ. è esperibile a due condizioni, ovvero che il creditore sia munito di titolo esecutivo per un credito certo liquido ed esigibile sorto anteriormente al compimento dell’atto pregiudizievole del debitore e che la trascrizione del successivo pignoramento avvenga entro un anno dalla trascrizione dell’atto pregiudizievole.
In conclusione, l’introduzione di questo strumento appare un apprezzabile tentativo del Legislatore di tutelare maggiormente le ragioni creditorie, posto che prima dell’introduzione dell’art.2929 bis cod. civ. il creditore leso da atti dispositivi del debitore finanche a titolo gratuito, aveva come unico strumento di tutela l’azione revocatoria.
Oggi invece, sussistendo i presupposti sopra evidenziati, tale azione giudiziale non è più indispensabile nel primo anno decorrente dalla trascrizione del vincolo o dell’alienazione, potendo il creditore agire direttamente in via esecutiva con un evidente risparmio in termini di tempo, di costi e con una sostanziale riduzione del rischio di causa.